I diritti d’autore degli Influencer e dei Content Creator
A cura dell’Avv Chiara Parasiliti
(CCO) Foto di William Fortunato
Nell’era digitale, gli Influencer e i Content Creator condividono contenuti originali attraverso varie piattaforme online, raggiungendo e influenzando un vasto pubblico.
Differenza tra Content Creator e Influencer
Il Content Creator è colui che produce dei contenuti originali e creativi, spesso su commissione del brand che li utilizza per aumentare l’engagement o le vendite di un prodotto o servizio. Questi contenuti possono essere video, immagini, articoli o altri formati multimediali.
L’influencer viene pagato per utilizzare la propria influenza per promuovere prodotti o servizi attraverso i propri canali social media sfruttando la sua popolarità in termini anche di follower. L’influencer crea contenuti che includono il prodotto o servizio con l’obiettivo di influenzare le decisioni di acquisto dei propri follower.
Definizione di Creatori Digitali
Il legislatore Italiano, all’art. 27 della legge 27.12.2023, n. 206, ha fornito la definizione di Creatori digitali quali “artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale”.
La portata della norma è molto ampia e dimostra la crescente importanza dei contenuti digitali.
Cosa Sono i Diritti d’Autore
Gli influencer e i Content Creator devono essere, quindi, consapevoli dei diritti d’autore riconosciuti dalla normativa nazionale e da quella in cui i loro contenuti vengono distribuiti, nonché di come proteggere le loro opere.
Il diritto d’autore è disciplinato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (LdA).
I diritti d’autore tutelano le opere dell’ingegno, come testi, foto, video, musica e disegni.
Tecnicamente il diritto di autore nasce a titolo originario dalla creazione dell’opera quale espressione del lavoro intellettuale (art. 6 LdA).
Quando crei qualcosa hai automaticamente i diritti d’autore su di essa.
Il legislatore Italiano, sempre all’art 27 della citata legge n. 206/2023, ha stabilito “Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all’articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633”.
L’art. 103 L.d.A. disciplina, in particolare, i Registri di pubblicità e deposito delle opere stabilendo, al comma 5, che gli autori o produttori indicati nel Registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere loro attribuite.
Il deposito e la relativa registrazione svolgono solo una funzione probatoria, al pari di ciò che oggi si può ottenere con l’invio di PEC a cui sia allegata l’opera dell’ingegno o con la registrazione dell’opera su tecnologie a registro distribuito (blockchain).
Diritti di Natura Morale
La LdA riconosce ai creatori i diritti morali sull’opera che comprendono il diritto di essere riconosciuto come autore della stessa ed il diritto di opporsi a modifiche che ledano l’onore o la reputazione dell’autore.
Diritti di Natura Economica
La LdA riconosce, altresì, il diritto allo sfruttamento economico dell’opera tramite, ad esempio, la vendita o la concessione a terzi (licenza) del diritto di utilizzare l’opera, in cambio di un corrispettivo.
L’art 107 LdA stabilisce, in particolare, che “I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge”.
L’art. 110, però, richiede che la trasmissione dei diritti patrimoniali sia provata per iscritto.
La giurisprudenza, tuttavia, ha stabilito che, se l’opera è creata per effetto ed in esecuzione di un contratto d’opera professionale concluso con l’autore, i diritti patrimoniali spettano al committente, a prescindere da un accordo scritto.
In buona sostanza, secondo la giurisprudenza, non ci troveremmo dinanzi ad una ipotesi di trasferimento, dal momento che i diritti sorgerebbero, sin dall’origine, in capo al committente (Cass 18633/2017).
I diritti morali (come la paternità dell’opera) invece, spettano sempre all’autore.
Quindi, se un influencer crea un video originale per un brand, anche senza un contratto scritto, il brand acquisisce i diritti di utilizzazione economica del video, mentre l’influencer mantiene i diritti morali sull’opera.
Per questo motivo i creatori digitali devono essere consapevoli dei propri diritti e devono adottare tutte le misure idonee a proteggere il proprio lavoro.
In buona sostanza è importante che i creatori digitali stipulino sempre i contratti in forma scritta, affinché siano chiari i termini della loro collaborazione e vengano definiti e disciplinati i diritti che il committente acquisisce sull’opera.
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