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Successioni Semplici – Il legato

A cura dell’Avv Chiara Parasiliti

uomo-consegna-foglio-donna(CCO) Foto di Olly

 

 

Il legatario, a differenza dell’erede, che subentra nella titolarità dell’intero patrimonio del defunto (o di una sua quota), riceve uno o più beni specifici, senza entrare in possesso dell’intero patrimonio.

Questa distinzione è importante perché influisce sui diritti e sui doveri associati all’eredità, come la responsabilità per i debiti

In base all’articolo 756 del Codice Civile italiano, il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari.

Questo significa che solo gli eredi rispondono dei debiti, ciascuno in proporzione alla propria quota. Il legatario, che riceve uno o più beni specifici tramite testamento, non ha l’obbligo di rispondere per i debiti lasciati dal defunto, a meno che il testatore non abbia disposto diversamente. Tuttavia, il legatario non può mai rispondere oltre il limite del valore del legato.

Cosa succede nell’ipotesi in cui gli eredi legittimari, a seguito del pagamento dei debiti del de cuius, ricevono un valore di quota inferiore a quella prevista per legge ?

Quando gli eredi legittimari ricevono una quota inferiore a quella che la legge prevede a causa del pagamento dei debiti del defunto, possono esercitare l’azione di riduzione.

Questa azione permette di ripristinare la quota di legittima aggredendo le disposizioni testamentarie e le donazioni fatte dal defunto.

L’azione di riduzione deve essere esercitata entro dieci anni dall’apertura della successione.

La misura in cui gli eredi legittimari possono aggredire le disposizioni del legato e delle donazioni è limitata al valore necessario per ripristinare la loro quota di legittima.

I creditori del defunto possono aggredire i beni lasciati con un legato ?

I creditori del defunto hanno alcune opzioni nei confronti del legatario  se l’asse ereditario non è sufficiente a soddisfare i loro crediti.

Secondo l’articolo 495 del Codice Civile, i creditori possono esercitare il diritto di regresso contro i legatari, ma solo nei limiti del valore del legato.

Inoltre, l’articolo 756 del Codice Civile stabilisce che i creditori hanno l’azione ipotecaria sul bene legato e possono esercitare il diritto di separazione.

Questo significa che possono rivendicare il pagamento dei debiti dal valore del bene specifico lasciato al legatario, ma non oltre tale valore.

 

Ricordate, ogni situazione è unica! Per domande specifiche, consultate sempre un professionista.

 

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