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Direttiva“DAC 7”

A cura dell’Avv Chiara Parasiliti

Il decreto legislativo n. 32/2023 ha dato attuazione alla direttiva (Ue) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (Direttiva “Dac 7”) che prevede l’obbligo delle piattaforme online di comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni riguardanti le vendite di beni e prestazioni di servizi attraverso i loro siti e app. entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione.

Solo per le informazioni riguardanti le vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate nel 2023 il termine è stato prorogato al 15 febbraio 2024.

La normativa si applica alle seguenti piattaforme:

  • e-commerce
  • affitto di beni immobili
  • offerta di servizi personali: un servizio basato sulla durata o sull’esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di un’entità, e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una piattaforma attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

SOGGETTI OBBLIGATI

I gestori di piattaforme digitali che hanno le seguenti caratteristiche (alternative tra loro):

  • residenti in Italia ai fini fiscali;
  • costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge italiana;
  • che hanno la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio italiano,
  • che hanno una stabile organizzazione in Italia e non sono gestori di piattaforma qualificati non-Ue secondo lo stesso decreto;
  • gestori di piattaforme digitali stranieri “non-Ue” (Foreign Platform Operator – FPO) che facilitano l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato Membro, e che non sono gestori di piattaforma qualificati non-Ue.

SOGGETTI ESONERATI

I gestori di piattaforme digitali sono esonerati dall’obbligo di comunicazione quando possono provare che le stesse informazioni sono state comunicate da un altro gestore tenuto all’adempimento.

Il gestore esonerato deve, comunque, predisporre una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”, contenente le seguenti informazioni relative al gestore di piattaforma che assume l’obbligo di comunicazione:

a) lo Stato membro di residenza;

b) il Nif (Numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o elemento identificativo equivalente);

c) il nome;

d) l’indirizzo.

GESTORI DI PIATTAFORMA ESCLUSI

I gestori di piattaforme digitali sono esclusi dagli obblighi quando, fin dall’inizio e su base annua, hanno dimostrato all’autorità competente, alla quale avrebbe altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste, che l’intero modello di affari della piattaforma da esso gestita è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione.

Il gestore della piattaforma è tenuto a comunicare all’Agenzia, tra il 1° e il 31 gennaio dell’anno civile successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione:

– la denominazione

– il codice fiscale

– lo Stato membro di residenza

– il domicilio fiscale

– gli indirizzi elettronici, inclusi i siti web

– l’attestazione, sotto la propria responsabilità, del motivo di esclusione

– l’anno per cui si ritiene escluso.

OBIETTIVO

I gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e i gestori stranieri “non Ue” (FPO) sono quindi obbligati a comunicare all’Agenzia delle entrate una serie di informazioni in relazione alle operazioni poste in essere dai venditori attraverso le loro piattaforme ed applicazioni online.

In particolare, devono:

  • Identificare i venditori.
  • Raccogliere le informazioni sui beni immobili in locazione.
  • Espletare le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi.

IDENTIFICAZIONE VENDITORI

I gestori di piattaforma obbligati all’adempimento devono acquisire per ciascun venditore che è una persona fisica le seguenti informazioni:

  • nome e cognome;
  • indirizzo principale;
  • l’eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore;
  • il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
  • la data di nascita;
  • la ragione sociale;
  • l’indirizzo principale;
  • l’eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione dello Stato membro di rilascio;
  • il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
  • il numero di registrazione dell’attività;
  • la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell’Unione, con l’indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.

RACCOLTA DI INFORMAZIONI SUI BENI IMMOBILI IN LOCAZIONE

I gestori di piattaforma devono acquisire:

  • l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l’immobile è ubicato;
  • i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestino che la proprietà inserzionata tramite una piattaforma appartiene allo stesso  proprietario e ciò per ogni venditore che è un’entità e che ha  effettuato oltre duemila attività pertinenti di locazione di beni  immobili.

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

I gestori di piattaforma obbligati all’adempimento devono comunicare in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un’attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili le seguenti informazioni:

  • le informazioni sul venditore da acquisire;
  • se conosciuto dal gestore di piattaforma l’identificativo del conto finanziario; il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone in relazione al titolare del conto;
  • ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente;
  • il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato;
  • eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
  • se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione.

VERIFICA DEI VENDITORI ESCLUSI

I gestori di piattaforma obbligati all’adempimento espletano le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi in quanto:

1) entità statale;

2) entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un’entità’ collegata di un’entità di tal tipo;

avvalendosi:

➢ di informazioni pubblicamente disponibili

➢ o di una conferma da parte del venditore medesimo.

3) entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione

4) venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” mediante la vendita di beni e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno di riferimento;

  • avvalendosi dei dati di cui dispone.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

L’Agenzia delle entrate e i gestori di piattaforma sono titolari del trattamento dei dati personali quando, agendo da soli o congiuntamente, determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR.

I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione:

a) informano ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformità alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e alle norme di recepimento;

b) forniscono a ogni persona interessata tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.

In deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione sono tenuti a informare i venditori oggetto di comunicazione dei corrispettivi comunicati all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11.

Disclaimer
L’elaborazione del presente contenuto è effettuata al solo scopo divulgativo ed informativo e senza pretesa di completezza. Il contenuto, anche se curato con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori ed omissioni, inesattezze o uso scorretto degli stessi. Si precisa, inoltre, che le informazioni non costituiscono un parere legale o altro tipo di consulenza professionale. ll presente contenuto è di proprietà esclusiva dell’avvocato Chiara Parasiliti. Ne è vietata la diffusione, distribuzione e riproduzione senza autorizzazione e ogni utilizzo per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa e di mezzi automatizzati di data scraping. Qualsiasi violazione sarà punita come per legge e comporterà il risarcimento del relativo danno.

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