Pignoramento presso terzi Art. 25 D.L. 2/3/2024 n. 19
A cura dell’Avv Chiara Parasiliti
Il nuovo art 546 cpc, così come modificato dall’art 25 del D.L. 2 marzo 2024 n. 19, dispone che dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato:
- di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro,
- di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro,
- e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.
Efficacia del pignoramento
La dichiarazione contiene:
- l’indicazione della data di notifica del pignoramento, dell’ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva,
- delle parti,
- del titolo esecutivo
- e del numero di ruolo della procedura, nonché’ l’attestazione che il credito persiste.
Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell’atto di intervento.
Il nuovo art 551-bis cpc dispone che “….. il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni:
- dalla notifica al terzo del pignoramento
- dalla dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.
Al fine di conservare l’efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell’articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.
La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall’ultima notifica.
Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.
La notifica dell’ordinanza di assegnazione
La notifica dell’ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall’articolo 169-septies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
L’obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo.
I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo.
Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione
L’ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall’articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all’articolo 551-bis, primo comma.
Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati
Art. 169-septies disciplina le informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati.
Essa deve contenere le seguenti informazioni:
- il numero di ruolo della procedura,
- l’indicazione del titolo esecutivo,
- i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
- l’importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;
- l’identificativo del conto di pagamento ovvero l’indicazione di altre modalità di esecuzione del pagamento.
Efficacia nuove disposizioni
L’articolo 551-bis del Codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera b), si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.
Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto:
- sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento
- ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione,
quest’ultima perde efficacia se non è notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’articolo 546 del codice di procedura civile.
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